La norma giuridica è una regola di condotta obbligatoria che ha lo scopo di creare e mantenere in una società le condizioni perché questa possa vivere pacificamente e ordinatamente.
L’insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato costituisce l’ordinamento o sistema giuridico.
Ecco questa è la definizione di norma giuridica. Ora vi spiegamo in modo semplice quali sono le caratteristiche e le tipologie delle norme giuridiche. Continua a leggere l’articolo.
Quali sono le caratteristiche delle norme giuridiche?
I caratteri della norma giuridica (o norma del diritto) sono:
Positività: perché le norme giuridiche sono poste, cioè emanate, dallo Stato e dai suoi organi (es. Parlamento, Governo);
Astratezza: perché la norma giuridica prevede una situazione ipotetica e non un caso concreto (ad es. è punito chi ruba e non chi ruba un anello, perché altrimenti tutti gli altri furti resterebbero impuniti).
Obbligatorietà: le norme giuridiche devono essere necessariamente osservate da tutti i soggetti appartenti a una comunità sociale (consociati).
Generalità: perché le norme giuridiche sono rivolte a tutti i consociati o a tutti quei soggetti rientranti in una generica categoria (ad es. tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare l’obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro).
Coattività: le norme giuridiche prevedono una sanzione, cioè una pena, in caso di violazione (dalla semplice multa all’imprigionamento o addirittura, in alcuni Stati, alla pena di morte).
Come si classificano le norme giuridiche?
Ci sono diverse tipologie di norme giuridiche. Le norme giuridiche possono essere:
imperative o cogenti: contengono un comando e sono anche dette inderogabili perché, riferendosi a fondamentali interessi sociali, non possono essere disapplicate neppure con l’accordo degli interessati.
Le norme imperative vengono poi a specificarsi in precettive e proibitive. Il primo impone un comportamento positivo (es. pagare le imposte); il secondo obbliga a tenere un comportamento negativo (es. non rubare, non recare danno agli altri);
norme dispositive: prescrivono un comportamento, ma prevedono al tempo stesso che l’espressa volontà degli interessati lo regoli in modo diverso, e perciò sono dette derogabili. Per esempio nella vendita il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna della cosa venduta, salvo che venditore e compratore abbiano diversamente concordato: art. 1498 c.c.;
norme suppletive: intervengono a regolare un rapporto giuridico in mancanza della volontà degli interessati. Ne sono un esempio le norme sulla successione legittima, contenute negli articoli 565-586 del codice civile, che trovano applicazione solamente quando il defunto non abbia disposto per testamento;
norme permissive: anziché imporre un comportamento, «permettono» di fare qualche cosa, cioè concedono particolari facoltà. Per esempio: trasferire ad altri la proprietà della cosa; ricorrere in appello contro una sentenza; rateizzare le imposte dovute al Fisco.
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