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Sistema curtense: l’economia dell’età feudale

Il sistema curtense è il sistema economico tipico dell’età feudale. Era basato sulla curtis, la “corte”, o villa, cioè l’azienda agricola.

La curtis era formata da due parti distinte: la parte domìnica e la parte massarìcia.

La parte domìnica

Il feudatario gestiva direttamente la parte domìnica (da dominus, “signore”), attraverso i servi della gleba, cioè i contadini che non potevano allontanarsi dalla terra (“gleba”) che coltivavano.

Questa parte comprendeva la residenza del signore, i boschi, i pascoli, le abitazioni dei servi, la parrocchia, le attrezzature agricole più costose (il frantoio, il torchio, i forni), i laboratori artigianali (falegnameria, fucina, sartoria, ecc.) e una parte dei campi coltivati.
Il signore versava alla parrocchia, che poi ne versava gran parte al vescovo, la cosiddetta decima, cioè la decima parte dei suoi prodotti.

La parte massarìcia

Il signore gestiva invece indirettamente la parte massarìcia, affittandola ai massari (o contadini liberi) in cambio di un canone in natura o in denaro (o di entrambi).

Questa parte era cosituita dai mansi, i campi esterni alla parte dominìca.

Le corvée

Oltre all’affitto, i massari dovevano al signore le corvée, cioè un certo numero di giornate di lavoro non retribuite da dedicare alla parte dominìca, sia per eseguire lavori di costruzione o di manutenzione sia per aiutare i servi della gleba nelle stagioni più impegnative, come quelle della semina, del raccolto, della vendemmia.

I diritti di banno

La corvée non era l’unico sopruso da sopportare. C’erano infatti i diritti di banno esercitati dal signore:

  • l’uso di qualunque luogo o attrezzatura domìnica da parte del massaro era sottoposto a tasse. Vi erano quindi tasse sull’uso dei boschi e pascoli (aree vitali per la sopravvivenza delle comunità contadine), del mulino, del forno ecc.;

 

  • il signore aveva diritto alla taglia, cioè poteva recarsi nella fattoria del massaro e requisire ciò che preferiva (persino una figlia o un figlio);

 

  • progressivamente l’obbligo di residenza perpetua nel manso fu esteso dai servi della gleba ai massari; alle loro figlie fu persino proibito di sposare contadini di altri feudi: nessuno doveva sottrarre forza-lavoro al signore.

 

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