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Bill of rights inglese (1689): cosa prevedeva e la sua importanza storica

Il Bill of rights (Dichiarazione dei diritti) del 1689 nacque a seguito della Gloriosa Rivoluzione (la seconda rivoluzione inglese) del 1688-1689. Con esso nasceva in Inghilterra la prima monarchia costituzionale e parlamentare, in cui il re non era più riconosciuto come detentore di un potere di origine divina, ma anzi era chiamato a rispettare dei limiti ben definiti.

Bill of rights inglese: cosa prevedeva

Il Bill of Rights, costituito da 13 articoli, approvato dal Parlamento inglese e sottoscritto dal re Guglielmo III d’Orange e da sua moglie Maria II Stuart nel 1689, prevedeva in particolare che al re spettasse il potere esecutivo, cioè il potere di far applicare le leggi e garantire la sicurezza dello Stato, da gestire in accordo con le leggi emanate dal Parlamento; al Parlamento, invece, era riconosciuto il potere legislativo, cioè quello di fare le leggi. Il monarca era egli stesso sottoposto alle leggi dello Stato e in caso di violazioni il Parlamento lo poteva privare dei suoi poteri.

Il Bill of rights stabiliva inoltre che il sovrano non poteva sospendere leggi, imporre tributi o mantenere un esercito stabile in tempo di pace senza l’approvazione del Parlamento; l’elezione dei membri del Parlamento doveva essere libera ed essi dovevano godere di piena libertà di espressione e di discussione; che i sudditi protestanti fossero liberi di portare armi regolamentari per la propria difesa.

La sua importanza storica

Con il Bill of rights nacque in Europa la prima monarchia costituzionale e parlamentare della storia, con il sovrano controllato dai rappresentanti della nazione e vincolato al rispetto del patto liberamente sottoscritto. Questo equilibrio, unito a un vigoroso sviluppo economico, garantì all’Inghilterra un futuro di grande potenza.

Al modello inglese guardarono con ammirazione in Europa intellettuali e studiosi di sistemi politici. In particolare, il francese Montesquieu (1689-1755) giudicò ottima la Costituzione del regno inglese, scorgendovi una netta distinzione tra il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario. Essi, ognuno indipendente nella sua sfera ma agli altri coordinato, garantiscono ai singoli le libertà e la sicurezza da ogni prevaricazione e arbitrio.

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