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Presidente della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica Italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune. All’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione (eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze). La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione si svolge a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta dal quarto in poi.

Può essere eletto Capo dello Stato ogni cittadino, indipendentemente dal sesso, che abbia compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici.

È eletto per sette anni. In caso di un suo impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato; in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana entro 15 giorni (art. 86 della Costituzione).

Cosa fa

L’attività del Presidente della Repubblica Italiana è regolata dagli artt. 83-91 della Costituzione italiana.

In relazione al potere legislativo e alle relative funzioni:
– indice le elezioni della Camere e ne fissa la prima riunione; e può convocare ciascuna Camera in via straordinaria;
– può inviare messaggi alle Camere;
– autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa;
–  prima di promulgare una legge, può chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione;
– può nominare cinque senatori a vita;
– può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti, o una sola di esse, salvo che negli ultimi sei mesi del suo mandato (il cosiddetto “semestre bianco“). A tale proposito, però, un emendamento della Costituzione, approvato nel 1991, ha riconosciuto al Presidente della Repubblica Italiana la facoltà di sciogliere le Camere anche nel corso del “semestre bianco”, laddove questo coincida con la fine naturale della legislatura;
– promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
– indice il referendum abrogativo e quello costituzionale.

In relazione al potere esecutivo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica Italiana:
– nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri; nomina altresì i sottosegretari di Stato;
– nei casi indicati dalla legge, nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato;
– accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
– ratifica i trattati internazionali;
– ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa;
– dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
– conferisce le onorificenze della Repubblica;
– ha una serie di competenze connesse alle funzioni amministrative esercitate dal potere esecutivo, tra le quali: conferisce la cittadinanza italiana; può rimuovere i Sindaci dalla carica; scioglie i Consigli regionali, provinciali e comunali.

In relazione al potere giudiziario e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica Italiana:
– presiede il Consiglio superiore della magistratura;
– concede la grazia e commuta le pene.
Spetta infine al Capo dello Stato la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.

Funzione di controllo costituzionale

Un’attribuzione importante del Presidente della Repubblica Italiana è il potere di non promulgare una legge votata dal Parlamento o perché da lui ritenuta inopportuna o perché priva dell’indicazione della necessaria copertura finanziaria. È però vero che se il Parlamento e il Governo insistono sulla loro decisione, il Presidente della Repubblica Italiana non può ulteriormente opporsi; la legge entra quindi in vigore sotto la responsabilità politica degli organi che l’hanno voluta.

Il Presidente della Repubblica Italiana ha il potere di sciogliere anticipatamente il Parlamento quando ritenga che esso non sia più in grado di esprimere una maggioranza di governo. Decisione questa delicata e di notevole peso, che resta affidata alle sue doti di saggezza e di equilibrio politico.

Come si vede, il Presidente non è chiamato a governare il sistema politico, quanto piuttosto a controllarlo e a tutelarne gli equilibri costituzionali. Di qui la necessità che egli sia uomo di specchiata lealtà verso la Repubblica democratica e capace di mettersi al di sopra delle parti.

Irresponsabilità del Presidente della Repubblica Italiana

L’art. 90 della Costituzione italiana stabilisce che «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione»; in tale ipotesi, la persona del Capo dello Stato è messa «in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
La responsabilità degli atti presidenziali è assunta dai ministri competenti che li controfirmano. In taluni casi, la controfirma è apposta anche dal Presidente del Consiglio.

 

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