Responsabilità del Presidente della Repubblica

5567
La responsabilità del Presidente della Repubblica
Il palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica

In merito alla responsabilità del Presidente della Repubblica, l’articolo 90 della Costituzione italiana stabilisce che: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione».

Per alto tradimento si intende un comportamento voluto e intenzionale che viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica, come ad esempio un’attività volta a distruggere l’integrità o l’indipendenza dello Stato, esponendolo al pericolo di dominazione straniera.

L’attentato alla Costituzione è, invece, un comportamento intenzionalmente diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione, come ad esempio l’organizzazione di un colpo di Stato per instaurare una dittatura.

Per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale.

Per gli atti non compiuti nell’esercizio delle funzioni presidenziali, la responsabilità del Capo dello Stato è identica a quella di qualsiasi altro cittadino.

Per tutti gli atti firmati dal Presidente è necessario la controfirma ministeriale. Recita infatti l’articolo 89 della Costituzione: «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsanbilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

Significato giuridico della controfirma ministeriale

Il Presidente della Repubblica, come Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, non deve schierarsi politicamente. Per questo motivo la responsabilità degli atti che firma è attribuita al Governo: ogni suo atto, dalla promulgazione di una legge all’emanazione di un decreto, deve essere sempre controfirmato da un Ministro o dal Presidente del Consiglio.

Esistono però dei casi in cui la controfirma ministeriale non è richiesta. Si tratta degli atti che il Capo dello Stato assume in veste di Presidente di organi collegiali come Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Supremo di Difesa.