Le funzioni del Parlamento italiano, spiegato semplice

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Le funzioni del Parlamento italiano

Le funzioni del Parlamento italiano:

funzione legislativa, cioè fare le leggi, attraverso un particolare procedimento detto iter legislativo;

funzione di controllo sull’operato del Governo. Il Governo può governare finché ha la fiducia del Parlamento. Quando tale fiducia viene meno, il Parlamento vota una mozione di sfiducia obbligando il Governo a dimettersi.

La funzione di controllo sull’operato del Governo si svolge sia nel campo politico, sia nel campo finanziario. Il controllo politico viene esercitato attraverso: le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le inchieste parlamentari.

Le interrogazioni sono domande che i membri del Parlamento hanno facoltà di rivolgere a un ministro, quale componente del Governo, per ottenere un chiarimento.

Le interpellanze sono domande presentate, come le interrogazioni, dai membri del Parlamento al Governo per conoscere i motivi e gli intendimenti del suo atteggiamento politico sopra un determinato problema; sulla risposta l’interpellante ha diritto di replicare: esse possono, quindi, dar luogo ad una discussione sull’argomento, differenziandosi in ciò dalle interrogazioni.

Le mozioni, in genere, sono inviti rivolti al Governo affinché adotti determinati provvedimenti: danno luogo ad una discussione generale e ad una votazione.

Le inchieste parlamentari sono regolate dall’art. 82 della Costituzione: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».
Il controllo finanziario si esplica attraverso l’esame e l’approvazione annuale del bilancio dello Stato (art. 81 Costituzione).

E ancora, il Parlamento italiano:

autorizza la ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Costituzione);

delega il Presidente della Repubblica a concedere l’amnistia e l’indulto (art 79 Costituzione);

delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari (art 78 Costituzione);

mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica, oltreché i membri del Governo, nei casi stabiliti dalla Costituzione (art. 90, art. 96);

elegge gli organi di garanzia, cioè quegli organi dello Stato che devono dare ai cittadini garanzia di imparzialità, che non devono quindi dipendere dai partiti o da altre forze politiche o economiche organizzate; tali organi sono:
– il Presidente della Repubblica (art 83 Costituzione);
– 1/3 (cioè 10) membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art 104 Costituzione);
– 1/3 (cioè 5) dei giudici della Corte Costituzionale (art 135 Costituzione).