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Statuto Albertino caratteri e articoli

Lo Statuto albertino fu concesso da Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, il 4 marzo 1848.

Delle quattro costituzioni concesse in quel fatidico anno nei vari Stati italiani (Ferdinando II, re delle Due Sicilie; Carlo Alberto, re di Sardegna; Leopoldo II di Toscana; Pio IX, Stato della Chiesa), lo Statuto albertino è stata l’unica a rimanere in vita, per diventare dopo l’Unità (1861), la legge fondamentale del Regno d’Italia fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948).

Statuto albertino caratteristiche

È una costituzione ottriata¹, cioè concessa unilateralmente dal sovrano, che decide di limitare i suoi poteri autonomamente, e non in base a una volontà a lui esterna, come potrebbe essere un’Assemblea costituente. Il che siginifica che la sovranità rimane del re.

È una costituzione breve² composta di 84 articoli.

È stata una costituzione flessibile³, perché modificabile con leggi ordinarie.

¹la Costituzione si dice ottriata (dal francese octroyée, “ottenuta”) quando il testo costituzionale è concesso “generosamente” dall’alto da parte del sovrano; votata, quando è il risultato di un processo decisionale che sale dal basso, a partire dal voto popolare;

²la Costituzione è breve, quando il testo si riduce a poche norme sulla struttura e gli organi dello Stato e sulle loro competenze; lunga, quando a queste se ne aggiungono altre concernenti i principi fondamentali dello Stato, nonché i diritti e i doveri dei cittadini;

³si dice rigida la Costituzione che, per poter essere modificata, richiede una procedura aggravata rispetto alle leggi normali (tale è la Costituzione italiana, che prevede una simile procedura all’art. 138); flessibile è invece la Costituzione che può essere modificata con leggi ordinarie;

Dello Statuto albertino riportiamo di seguito alcuni degli articoli più significativi.

Lo Statuto albertino articoli

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.
Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.
Art. 24. Tutti i regnicoli [cittadini del Regno], qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

 

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